Infortunistica stradale

Si svolge attività giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale per il risarcimento di tutti i danni prodotti dalla circolazione stradale: danni al veicolo (auto, moto e bici), danni a persone e cose, inabilità temporanea e parziale, invalidità permanente, riduzione della capacità lavorativa, danni non patrimoniali. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Che cos'è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69 e ha come finalità garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sulla responsabilità civile. In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
- il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato: il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona;
- il veicolo o natante non risulta coperto da assicurazione: il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in euro di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare;
- il veicolo o natante risulti assicurato presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente: il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.
L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.