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Avv. Conti Massimiliano

Spese in condominio: quando hai diritto al rimborso per lavori urgenti?

2025-07-18 09:53

Avv. Massimiliano Conti

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Spese in condominio: quando hai diritto al rimborso per lavori urgenti?

Ti è mai capitato di notare un problema in una parte comune del tuo condominio – una crepa pericolosa, una perdita d'acqua, un gradino rotto – e di pensare di dover intervenire subito, senza aspettare i tempi dell'amministratore o dell'assemblea? È una situazione comune, ma che nasconde un'insidia importante: chi paga le spese?


Se un condomino decide di sua iniziativa di finanziare dei lavori sulle parti comuni, ha diritto a essere rimborsato? La risposta della legge e della giurisprudenza è molto chiara e restrittiva. Vediamo insieme cosa dice la Corte di Cassazione.



La regola generale: nessun rimborso senza autorizzazione


Il principio fondamentale, stabilito dall'articolo 1134 del Codice Civile, è che il singolo condomino non ha diritto al rimborso per le spese sostenute per le parti comuni senza una preventiva autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea.


Questa regola serve a proteggere la gestione collettiva del condominio. Se ogni proprietario potesse decidere autonomamente quali lavori eseguire e quando, si creerebbe il caos e verrebbe meno il principio di gestione comune, con il rischio di spese incontrollate e interventi non necessari.



L'unica eccezione: il criterio dell'urgenza


Esiste una sola, fondamentale eccezione a questa regola: l'urgenza. Un condomino può essere rimborsato solo se dimostra che la spesa sostenuta era "urgente".


Ma cosa significa "urgente" per la legge? La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (tra cui le recenti ordinanze n. 29336/2023 e n. 16351/2024), ha definito in modo molto preciso questo concetto.


Non basta che i lavori siano semplicemente necessari o giustificati da una situazione di degrado o di incuria. Per essere considerata "urgente", una spesa deve soddisfare due requisiti stringenti:


  1. Indifferibilità dell'intervento: I lavori dovevano essere eseguiti immediatamente per evitare un danno grave e imminente. Il pericolo di un nocumento per persone (il condomino stesso o terzi) o per la struttura comune doveva essere concreto e attuale.

  2. Impossibilità di avvisare: La situazione era talmente critica da non lasciare il tempo materiale per contattare l'amministratore o convocare un'assemblea, nemmeno in via d'urgenza.

In pratica, non si tratta di sopperire alla "prolungata inerzia" degli organi condominiali, ma di agire di fronte a un'emergenza che non ammette ritardi.



L'onere della prova è a carico di chi chiede il Rimborso


Un altro punto cruciale è che spetta interamente al condomino che ha anticipato le spese dimostrare in giudizio la presenza di tutti i requisiti dell'urgenza. Dovrà provare non solo che l'intervento era indispensabile, ma anche che era oggettivamente impossibile avvertire chi di dovere in tempo utile.



Facciamo un esempio pratico


  • Caso di spesa urgente (rimborsabile): Una tubatura condominiale si rompe all'improvviso, causando un grave allagamento nelle cantine durante un fine settimana. L'amministratore non è reperibile. Un condomino chiama un idraulico per un intervento immediato al fine di bloccare la perdita e prevenire danni strutturali. In questo caso, l'urgenza è evidente.

  • Caso di spesa non urgente (non rimborsabile): Il muro dell'atrio è rovinato e scrostato da tempo. Un condomino, stanco del degrado, decide di incaricare un imbianchino per sistemarlo. Sebbene il lavoro fosse necessario per il decoro, non c'era un pericolo imminente e c'era tutto il tempo per discuterne in assemblea. Questa spesa non verrà rimborsata.


In conclusione: la prudenza è la scelta migliore


La linea guida è quindi molto netta: prima di sostenere qualsiasi spesa per le parti comuni, la via maestra è sempre quella di rivolgersi all'amministratore e seguire le procedure condominiali. Agire di propria iniziativa è un rischio che la legge consente di correre solo in situazioni di emergenza eccezionale e dimostrabile.