Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro (pubblicata il 28/08/2025), offre un chiarimento cruciale per le aziende che impiegavano lavoratori trasfertisti. La Corte si è pronunciata sul trattamento fiscale e contributivo delle spese di trasferta, stabilendo che il regime forfettario agevolato previsto per questi lavoratori non è cumulabile con le esenzioni sui rimborsi spesa.
Questa decisione ha implicazioni significative per le imprese, che dovranno ora riesaminare con attenzione le modalità di gestione e rendicontazione dei compensi per i dipendenti la cui attività lavorativa richiede spostamenti costanti.
Il Caso in Esame
La vicenda ha coinvolto una società di servizi, destinataria di un verbale di accertamento da parte dell'I.N.P.S. per omissioni contributive relative all'anno 2017. I dipendenti dell'azienda erano qualificati come "trasfertisti" , in quanto ne possedevano i requisiti legali come confermato in atti: a) Il loro contratto di assunzione non indicava una sede di lavoro fissa; b) La loro attività lavorativa richiedeva una continua mobilità; c) Ricevevano un'indennità mensile fissa, denominata "indennità trasfertista", a prescindere dal fatto che si fossero effettivamente recati in trasferta e da dove questa si fosse svolta.
A tale indennità, l'azienda applicava correttamente il regime di favore previsto dall' articolo 51, comma 6, del T.U.I.R. , che prevede l'imponibilità contributiva e fiscale nella misura del 50% del suo ammontare. Tuttavia, oltre a questa indennità, la società sosteneva direttamente i costi di vitto, alloggio e trasporto dei lavoratori, utilizzando carte di credito aziendali.
L'I.N.P.S. sosteneva che anche queste spese, sostenute direttamente, avrebbero dovuto essere incluse nella base imponibile contributiva. Secondo l'Istituto, il regime del comma 6 è alternativo a quello previsto per le trasferte occasionali (comma 5), pertanto al trasfertista non potevano essere riconosciuti rimborsi spesa esenti in aggiunta all'agevolazione del 50% sull'indennità. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello avevano dato ragione all'Istituto , portando la società a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda. Il fulcro della decisione risiede nel principio fondamentale che distingue il regime fiscale per i lavoratori in trasferta occasionale (art. 51, comma 5, T.U.I.R.) da quello per i lavoratori trasfertisti (art. 51, comma 6, T.U.I.R.).
La Corte ha chiarito che questi due regimi sono alternativi e non cumulabili.
Trasferte Occasionali (comma 5): Per i dipendenti che si spostano occasionalmente per lavoro, la legge prevede specifiche esenzioni. Ad esempio, i rimborsi documentati per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono a formare il reddito.
Lavoratori Trasfertisti (comma 6): Per i dipendenti la cui attività è intrinsecamente itinerante e priva di una sede fissa, la legge offre un diverso beneficio: un'agevolazione forfettaria per cui la loro indennità fissa è imponibile solo nella misura del 50%.
La Corte ha affermato che, una volta qualificato un lavoratore come "trasfertista" e applicata l'agevolazione forfettaria del 50% sulla sua indennità, non è possibile beneficiare di altre esenzioni. L'abbattimento del 50% è l'unica agevolazione prevista. Di conseguenza, qualsiasi altra somma o beneficio erogato al lavoratore — incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio pagate direttamente dal datore di lavoro — deve essere considerato integralmente parte della retribuzione imponibile e, pertanto, assoggettato a contribuzione.
La Corte ha rigettato la tesi dell'azienda secondo cui tali spese fossero meri "costi aziendali", in quanto il beneficio era diretto al lavoratore e costituiva quindi una componente della sua retribuzione.
Implicazioni Pratiche per le Aziende
Questa sentenza rappresenta un monito fondamentale per tutte le aziende con una forza lavoro mobile. I punti chiave da tenere a mente sono:
1) Una Distinzione Netta è Essenziale: Le imprese devono classificare correttamente i propri dipendenti. Se un lavoratore è un trasfertista occasionale, si applicano le regole del comma 5 dell'art. 51. Se è un vero "trasfertista" (soddisfacendo le tre condizioni di legge ), si applica il regime del comma 6.
2) Nessuna Cumulabilità: I due regimi si escludono a vicenda. Non è possibile applicare l'imponibile al 50% sull'indennità fissa di un trasfertista e, allo stesso tempo, considerare esenti le spese di viaggio e alloggio.
3) Rischio di Accertamenti Contributivi: Un'applicazione errata di queste norme può portare a significativi accertamenti per contributi omessi, come dimostra il caso in esame. Tutti i benefit forniti a un trasfertista, al di là dell'indennità fissa, saranno con ogni probabilità considerati reddito pienamente imponibile.
Consiglio vivamente alle aziende di riesaminare i contratti di lavoro e le policy di retribuzione per i lavoratori mobili, al fine di garantire la loro conformità con i principi chiariti da questa importante decisione della Suprema Corte. Un'analisi proattiva può prevenire future controversie con gli enti fiscali e previdenziali e assicurare la piena aderenza alla normativa.
Per un'analisi dettagliata della specifica situazione della Vostra azienda, non esitate a contattarmi.