Le richieste di risarcimento danni per infortuni subiti dagli alunni all'interno degli istituti scolastici rappresentano un'area ricorrente e complessa del diritto civile. Recenti pronunce della Corte di Cassazione e un'interessante sentenza del Tribunale di Ragusa hanno chiarito in modo definitivo la ripartizione dell'onere della prova, spostando l'attenzione sulla precisione delle allegazioni dei genitori e sulla dimostrazione dell'imprevedibilità del fatto da parte dell'Amministrazione.
Analizzo qui i principi fondamentali che emergono dalle Ordinanze della Cassazione n. 15190/2023 e n. 14720/2024, e dalla Sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255/2025.
1. La natura contrattuale della responsabilità
Il punto di partenza è ormai consolidato: la responsabilità dell'Istituto Scolastico e del Ministero competente per i danni che l'alunno cagiona a sé stesso (infortuni) ha natura contrattuale.
Tale responsabilità deriva dal vincolo che si crea con l’accoglimento della domanda di iscrizione: la scuola assume un "obbligo di protezione e vigilanza" per garantire l'incolumità dell'allievo. Questa qualificazione è cruciale perché determina una netta inversione dell'onere della prova, disciplinata dagli artt. 1218 e 2697 c.c.
2. L'onere di allegazione specifica: non basta dire "È caduto!!!"
Se la responsabilità è contrattuale, non posso limitarmi, in quanto difensore dei genitori, a dimostrare che il danno si è verificato in orario scolastico. I recenti orientamenti mi impongono di essere molto più specifico.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 15190 del 2023, ribadisce la regola di riparto: L'Alunno/Ricorrente deve provare il contratto (l’iscrizione), il danno e, soprattutto, allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'Amministrazione Scolastica deve fornire la prova liberatoria.
Il punto dirimente si concentra sull'allegazione. Come ha chiaramente stabilito il Tribunale di Ragusa nella Sentenza n. 1255/2025, non è sufficiente lamentare un "generico dovere di vigilanza". In un caso esaminato dal Tribunale, in cui un alunno aveva subito una frattura durante l'ora di educazione fisica, la domanda è stata respinta proprio perché difettava l'allegazione dello specifico inadempimento perpetrato dalla scuola. Il Giudice ha sottolineato che, non essendo state fornite prove o allegazioni precise sulla causa della lesione (come ad esempio, la pericolosità dei luoghi o una condotta omissiva), l'Amministrazione non era stata posta nella condizione di fornire la prova del suo esatto adempimento.
Analogamente, l'Ordinanza n. 15190/2023 ha rigettato il ricorso di un'alunna caduta dalle scale. In assenza di allegazioni specifiche sulla pericolosità dei luoghi (usura o scivolosità dei gradini), la Corte ha ritenuto che la sorveglianza continua fosse "inesigibile" per un'allieva autonoma nel breve tratto tra il bagno e l'aula.
3. La prova liberatoria del ministero: imprevedibilità e inevitabilità
Quando l'Amministrazione Scolastica non è in grado di dimostrare l'esatto adempimento, può liberarsi dalla responsabilità provando che l'evento dannoso è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile.
L'Ordinanza della Cassazione n. 14720/2024 fornisce in questo senso un elemento fondamentale a favore della difesa dell'Amministrazione. In un caso in cui un alunno era caduto inciampando in una sedia, la Corte ha accolto il ricorso del Ministero.
La Cassazione ha chiarito che il Ministero può fornire la prova della non imputabilità anche per presunzioni. La Corte ha ritenuto che la presenza dell'insegnante, il rispetto delle normative di sicurezza e, soprattutto, la circostanza che l'alunno fosse semplicemente inciampato di suo in una sedia, costituissero elementi presuntivi sufficienti a desumere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento. Di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata respinta nel merito.
In sintesi, se un evento è improvviso e ascrivibile a un comportamento autonomo dell'alunno, la sola presenza del docente unita alla natura imprevedibile del fatto può liberare la scuola, purché l'istituto abbia rispettato gli obblighi di vigilanza generica per l'attività in corso.
4. Aspetti Procedurali e Assicurativi
L'Ordinanza n. 14720/2024 ha affrontato anche importanti questioni procedurali:
Rappresentanza del Ministero: La Cassazione ha stabilito che l'Istituto Comprensivo, pur avendo personalità giuridica, agisce come organo dello Stato. Pertanto, la sua costituzione in giudizio equivale alla costituzione del Ministero, annullando l'errore del giudice di merito che aveva dichiarato il Ministero contumace.
Assicurazione: Sulla chiamata in garanzia della Compagnia Assicurativa, la Corte ha imposto di verificare se il contratto, stipulato dalla scuola per un danno di cui risponde il Ministero, fosse inteso a coprire la responsabilità di quest'ultimo. In caso contrario, l'assicurazione sarebbe priva di causa e, quindi, nulla.
Conclusione: un monito per i contenziosi scolastici
L'analisi di queste tre decisioni mi conferma che l'approccio al contenzioso per i danni auto-cagionati dagli alunni deve essere estremamente rigoroso.
Per i genitori che cercano tutela, il messaggio è chiaro: l'azione risarcitoria ha successo solo se si va oltre la mera narrazione dell'infortunio, allegando in modo circostanziato lo specifico inadempimento dell'obbligo di vigilanza o l'esistenza di condizioni di pericolosità dei luoghi imputabili alla scuola.
Per il Ministero e gli Istituti, queste sentenze offrono un'importante strategia difensiva: la dimostrazione della presenza del personale, del rispetto delle cautele ordinarie, e la prova presuntiva dell'imprevedibilità del sinistro (come un banale inciampo) sono elementi sufficienti per superare l'onere della prova e ottenere il rigetto della domanda
