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Assegno familiare (ANF) per i nonni: La Cassazione 3881/2025 chiarisce il concetto di "vivenza a carico"

2025-11-13 11:51

Avv. Massimiliano Conti

Assegno familiare (ANF) per i nonni: La Cassazione 3881/2025 chiarisce il concetto di "vivenza a carico"

Una recente Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3881 del 29 ottobre 2025, mi offre l'occasione per analizzare un tema che, pur apparendo specif

Una recente Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3881 del 29 ottobre 2025, mi offre l'occasione per analizzare un tema che, pur apparendo specifico, ha un profondo impatto sociale e giuridico: il riconoscimento dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) al soggetto che provvede effettivamente al mantenimento del minore, anche se non è il genitore.

Il caso che ho esaminato riguarda il ricorso proposto dall'I.N.P.S. avverso la decisione della Corte d'Appello di Lecce , che aveva riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno a una nonna che si occupava del nipote. La questione centrale era se il requisito della "vivenza a carico" fosse stato correttamente accertato in assenza dei genitori.

 

La sentenza spiegata 

L'I.N.P.S. ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna, deducendo la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/88.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell'INPS , ha ribadito un principio fondamentale, ma lo ha fatto con particolare rigore probatorio. La Corte ha chiarito che il requisito della vivenza a carico non si identifica necessariamente con la sola convivenza o con una totale soggezione finanziaria , ma richiede la dimostrazione che il minore sia mantenuto in via continuativa e, quanto meno, prevalente.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'Appello incensurabile, basandosi su un quadro probatorio di "tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso".

 

Cosa significa in pratica

La sentenza ha confermato che l'assegno familiare è stato correttamente riconosciuto alla nonna, basandosi su una serie di elementi di fatto di grande importanza:

Convivenza: Il minore conviveva stabilmente con la nonna.

Capacità di mantenimento della nonna: La nonna percepiva una pensione sufficiente a garantire il mantenimento del nipote in modo costante e continuativo.

Incapacità dei genitori: La madre era affetta da grave patologia, percettrice di assegno di accompagnamento e con reddito pressoché nullo. Il padre si era disinteressato del figlio per anni, non vivendo con lui e non avendolo mai mantenuto.

 

In sostanza, dove il quadro fattuale dimostri in maniera inequivocabile che l'unica persona che provvede al mantenimento continuativo e prevalente del minore è un soggetto diverso dai genitori (in questo caso la nonna), e i genitori sono oggettivamente incapaci o assenti, il diritto all'ANF deve essere riconosciuto a tale soggetto. La prova del requisito può essere data anche tramite presunzioni, senza limitazioni legali.

 

Questa decisione della Cassazione, pur non innovando radicalmente il diritto, fornisce una linea guida chiara sull'importanza dell'accertamento in concreto e sulla flessibilità probatoria in materia di Assegno per il Nucleo Familiare, specialmente in contesti familiari complessi.

A mio avviso, la Corte ha posto l'accento sulla sostanza del mantenimento e non sulla forma. Non basta la mera dichiarazione di convivenza, ma è cruciale dimostrare che il soggetto richiedente sia l'unico o il principale sostegno economico.

Questa sentenza dimostra l'importanza di un'analisi tecnica e completa del quadro reddituale e familiare. Se hai bisogno di un parere legale o di assistenza su un caso simile, dove la "vivenza a carico" è l'elemento chiave per ottenere prestazioni sociali, è fondamentale analizzare tutti questi aspetti con un professionista che sappia valorizzare l'univocità delle prove fornite.

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