Gratuito patrocinio

Il patrocinio a spese dello Stato, noto come “gratuito patrocinio”, consente alle persone meno abbienti di essere assistite e rappresentate in giudizio e di beneficiare di un’adeguata difesa tecnica, nonostante non dispongano di risorse economiche sufficienti.
 Si tratta di un istituto indice di notevole civiltà giuridica che assicura il perseguimento di diritti costituzionalmente garantiti quali l’eguaglianza tra cittadini ai sensi dell’art. 3 Cost. e la difesa in ogni stato e grado del processo ex art. 24 Cost.
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 115/2002, i soggetti interessati ad agire o a resistere in giudizio possono presentare la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione al patrocinio.
L’ammissione al patrocinio esenta il soggetto richiedente da qualsiasi spesa processuale quale la parcella dell’avvocato, il contributo unificato, le spese di notifica. Ciò significa che tali costi saranno interamente sostenuti dallo Stato. L’istituto vale nell’ambito dei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti) e altresì nel processo penale, contabile ed amministrativo. Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.  Possono richiederlo cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato. Ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (coniuge, convivente e altri familiari). Tuttavia c’è un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
I documenti da allegare sono:
fotocopia della Carta d’identità del richiedente;
fotocopia del Codice Fiscale;
fotocopia del modello unico o di altra dichiarazione dei redditi (se non in possesso si può ricorrere ad autocertificazione).
Devono altresì essere indicati gli eventuali conviventi con allegata la loro dichiarazione dei redditi.