Solo nell’ipotesi in cui il tentativo di recupero stragiudiziale si riveli infruttuoso, si procede con l’azione giudiziale più opportuna in relazione al tipo di credito vantato (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto, azione ordinaria), sempre tenendo in debito conto i criteri di economicità, e, se necessario, con procedure esecutive. Nel caso in cui il credito sia contenuto in un titolo di credito esecutivo (cambiale, assegno bancario, sentenze, atti ricevuti da notaio o da pubblico ufficiale), questi divengono automaticamente esecutivi alla scadenza ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante atto di precetto, il quale altro non è che un’intimazione di adempiere al debitore entro il termine di 10 giorni. Se il pagamento non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore. La cambiale e l’assegno sono considerati titoli esecutivi dalla legge; questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Un'altra procedura di frequente applicazione è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento dato al debitore dal Giudice mediante decreto. Un decreto ingiuntivo, quindi, è l'ordine dato dal Giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta entro 40 giorni, salvo che il Giudice - ricorrendone i presupposti - ne conceda la immediata esecutività. In mancanza di pagamento o di opposizione, il provvedimento diviene esecutivo e, una volta notificato l'atto di precetto, il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni, più frequentemente se del diritto fatto valere si dà prova scritta.
Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.):
- le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
- i telegrammi; - gli estratti autentici delle scritture contabili;
- in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali unitamente alla prova dell'avvenuta consegna della merce (ad es., d.d.t.) o della compiuta realizzazione del servizio.
Qualora non siano azionabili le procedure sopra indicate, bisogna ricorrere ad un procedimento ordinario (che termina con una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.
In caso di mancato pagamento dopo una delle tre predette azioni, il creditore può procedere con l’esecuzione, la quale può colpire:
- beni mobili presso il debitore (esecuzioni mobiliari presso il debitore);
- beni mobili presso terzi: ha per oggetto crediti del debitore verso terzi (spesso il datore di lavoro o una Banca ove il debitore ha aperto un conto corrente) ovvero cose mobili del debitore in possesso di terzi (esecuzioni mobiliari presso terzi);
- beni immobili (esecuzioni immobiliari).