Spesso, quando si interrompe un rapporto di lavoro, ci si concentra sulla somma finale del TFR senza analizzare nel dettaglio come quella cifra sia stata costruita. Una questione ricorrente, riguarda quali voci della busta paga debbano realmente entrare nella base di calcolo. Molti datori di lavoro tendono a escludere benefit come l'auto o l'alloggio (specie per i distacchi all'estero) considerandoli rimborsi spese. Ma è corretto? Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione del 2025 ci dicono che, molto spesso, non lo è affatto.
Con l'ordinanza n. 24849 del 9 settembre 2025, la Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo ai dirigenti e ai lavoratori distaccati all'estero. Nel caso specifico, un dirigente chiedeva che il valore dell'alloggio e dell'auto aziendale, goduti durante un lungo periodo in Turchia e Cina, fossero inclusi nel calcolo del TFR.
La Corte ha dato ragione al lavoratore. Il principio applicato è quello della "onnicomprensività" della retribuzione sancito dall'art. 2120 del codice civile. In parole semplici: se un benefit (come la casa o l'auto) viene dato in modo fisso, continuativo e non a fronte di una nota spese, non è un rimborso, ma vera e propria retribuzione. Di conseguenza, quel valore deve alzare la media del TFR.
Parallelamente, con l'ordinanza n. 30331 del 17 novembre 2025, la Corte ha ribadito che per escludere una voce dal TFR non basta che il contratto collettivo (CCNL) elenchi cosa è incluso; deve dire espressamente cosa è escluso. Il silenzio del contratto non gioca a favore dell'azienda.
Queste decisioni hanno un impatto economico notevole.
Per i benefit all'estero: Se l'azienda ti paga l'affitto o ti dà l'auto per uso personale mentre sei all'estero, quel valore economico va sommato alla retribuzione annuale per il calcolo della liquidazione, a meno che non sia un mero rimborso di spese vive documentate.
Per le voci "extra": Premi, straordinari fissi o indennità di trasferta (per la parte imponibile) rientrano nel TFR se sono continuativi e legati alla prestazione, salvo che il CCNL non li escluda in modo inequivocabile.
Queste sentenze dimostrano che il calcolo del TFR non è un automatismo contabile, ma una questione giuridica complessa. Se sei un dirigente o un quadro con benefit importanti, o se gestisci le risorse umane di un'azienda, è fondamentale revisionare le voci che compongono la base di calcolo. Una verifica tecnica oggi può evitare contenziosi pesanti domani. Se hai dubbi sulla correttezza del tuo conteggio o sulla compliance aziendale, analizziamo insieme la tua posizione.
